Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

Cassa Edile Varese: contributo asilo nido per i lavoratori iscritti

Il 31 ottobre scade il termine per richiedere il bonus asilo nido di 1.000,00 euro

La Cassa Edile di Varese prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori iscritti di un contributo per coprire il costo della retta per l’asilo nido frequentato dai loro figli o soggetti equiparati.

Viene concesso un contributo per un importo massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun figlio, fino a concorrenza di quanto effettivamente pagato dal lavoratore.

Per poter accedere a questa prestazione, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di anzianità di servizio:

600 ore di lavoro effettivo nel semestre precedente la domanda;

1200 ore di lavoro effettivo nei 2 semestri precedenti la domanda.

La domanda per il contributo deve essere presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2025, facendo riferimento all’anno di frequenza.

La suddetta domanda deve essere corredata dal documento attestante lo stato di famiglia e dall’attestato di frequenza rilasciato dall’asilo nido, con l’indicazione esplicita dell’ammontare delle rette.

Credito d’imposta per corsi di formazione agricola: percentuale di fruizione al 100%

L’Agenzia delle entrate stabilisce la percentuale di credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2025, n. 364506 ).

L’articolo 6, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Originariamente, tale credito era stabilito in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario.
L’articolo 4, comma 4, del decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025, ha poi previsto che la percentuale di fruizione fosse pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti fosse risultata inferiore al limite di spesa.
L’analisi delle richieste ha mostrato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate tra il 25 agosto 2025 e il 24 settembre 2025 è stato pari a 34.643 euro. Poiché tale importo è risultato significativamente inferiore al limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è stata stabilita al 100% dell’importo richiesto.

 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 305754/2025, per la suddetta percentuale del 100%, troncando il risultato all’unità di euro.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’importo del credito d’imposta così determinato tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

 

Tale credito è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, dopo il rilascio di una seconda ricevuta che ne comunica il riconoscimento, ma comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

La dichiarazione per il periodo di imposta 2026

La dichiarazione per il periodo di imposta 2026

La presentazione relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta sarà sarà possibile dal 15 ottobre 2025 (INPS, messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916).

L’INPS ha comunicato che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

Va rammentato che la dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

– all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
– al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito (articolo 13 del TUIR).

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

– le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
– le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Peraltro, anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico. I figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

– il contribuente percepisce già l’AUU;
– il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 12 del TUIR.

Ebinter Treviso: stanziati fondi per l’acquisto dei libri di testo

L’Ente Bilaterale di Treviso ha attivato un contributo fino a 150,00 per le famiglie con figli, le domande entro il 31 ottobre 2025

L’Ente Bilaterale di Treviso ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie con figli in età scolare, così da offrire un supporto per l’acquisto dei libri di testo e degli abbonamenti ai mezzi pubblici. 
Secondo quanto indicato da Federconsumatori e riportato dall’Ente, il rientro sui banchi di scuola potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo per le finanze di una famiglia, alle prese con spese complessive che potrebbero superare i 1.300,00 euro. Gran parte di questa cifra verrà impiegata per l’acquisto dei libri di testo, con un costo che si aggira intorno ai 715,00 euro.
Alla luce del quadro tracciato, l’Ente ha attivato un contributo fino a 150,00 euro per figlio (200,00 euro per il terzo figlio) per l’acquisto di libri di testo e abbonamento ai mezzi pubblici. Il contributo si rivolge ai 6.000 dipendenti aderenti all’Ente ed impiegati nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. 
Le domande di adesione devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025. Inoltre, per alleggerire le spese, l’obiettivo è quello di introdurre una detraibilità del 19% dei costi relativi ai libri, applicabile almeno ad un ISEE di 40.000,00 euro.