IMU: è retroattiva la rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato


La rendita catastale determinata con sentenza passata in giudicato, trova applicazione dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non soltanto da quello dell’annotazione della stessa negli atti catastali. Gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono dalla domanda (Corte di cassazione – ordinanza 09 giugno 2022, n. 18637).

Ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986.


Nell’ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento. È stato, così, affermato, proprio in tema di ICI che “qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato”.
È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’Ufficio erariale”.
In tema d’imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda”.


Sicurezza sul lavoro: l’intervento del consulente limita la responsabilità del datore


In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di un’ attività di consulenza nel settore della sicurezza a soggetto con esperienza e specializzazione in esso implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione, al fine di poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 10 giugno 2022, n. 22628).


La vicenda


La Corte d’appello territoriale aveva confermato la condanna emessa nei confronti del datore di lavoro, ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravi, per non aver messo a disposizione di un lavoratore infortunato idonei dispositivi di protezione dai rischi di taglio (guanti).
Avverso tale decisione il datore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la circostanza che la Corte d’appello aveva sostanzialmente ritenuto questi colpevole alla stregua di una responsabilità oggettiva.
Essa aveva, in particolare, ravvisato la colpa del datore in forza della mera causazione dell’evento, senza compiere, tuttavia, l’ulteriore valutazione sulla possibilità di rimproverare allo stesso di non aver scelto DPI idonei, nonostante l’attività di consulenza resa sul punto da una società specializzata in materia.


La pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte territoriale, accertata la dinamica dei fatti conducenti alle lesioni personali del lavoratore, ha individuato nel datore il gestore del rischio connesso all’attività lavorativa e, nel dettaglio, il titolare della posizione di garanzia con riferimento a funzioni ritenute non oggetto di idonea delega alla società di consulenza, rispetto alla condotta che egli avrebbe dovuto tenere, accertata come oggetto di omissione e inseritasi nella seriazione causale delle lesioni personali.
I giudici di merito, però, secondo quanto rilevato dal Collegio, non hanno verificato l’effettiva rimproverabilità della condotta dell’imputato sul piano soggettivo, tenuto conto del c.d. principio di esigibilità.
Sul punto la Corte ha precisato, invero, che il conferimento di una specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, pur non operando in termini di delega di funzioni, implica l’accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.
Pertanto, è necessario valutare l’eventuale influenza della detta attività di consulenza in ordine al giudizio sull’esigibilità del comportamento dovuto, indispensabile per fondare uno specifico rimprovero per un atteggiamento antidoveroso della volontà.
Da tanto l’enunciazione del principio di diritto secondo cui: “In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro“.


Nel caso sottoposto ad esame la Corte territoriale non si è attenuta all’esposto principio;
la stessa, pur avendo correttamente escluso la sussistenza di una valida delega di funzioni in materia di sicurezza, non ha, difatti, accertato la sussistenza della concreta possibilità del datore di uniformarsi alla regola violata.
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, a fondamento della sentenza di accoglimento del ricorso, l’omessa valutazione circa l’effettività della consulenza, la professionalità del consulente e, quindi, in merito alla sua esperienza e specializzazione nel settore, oltre che in ordine all’ampiezza e alla specificità dell’oggetto della consulenza, in considerazione dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici DPI, onde poter muovere un giudizio in termini di rimproverabilità soggettiva del datore di lavoro.

Dichiarazione telematica imposta di soggiorno


Pronta la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno (MEF – Comunicato 13 giugno 2022)

Dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e  sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.


INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.


Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).


Nuova Sabatini: nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali


Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini) (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 22 aprile 2022).

Con il decreto del 22 aprile 2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui sopra nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.