Liberi professionisti e oneri di ricongiunzione 2023: le nuove tabelle dei coefficienti per l’ammortamento

L’INPS ha aggiornato le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 15).

La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti è disciplinata dalla Legge n. 45/1990. L’articolo 2, comma 3 della predetta legge, prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le nuove tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2023, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2022, pari al +8,1%.

 

L’Allegato 1 alla circolare contiene le istruzioni per il corretto uso delle tabelle presenti negli altri due allegati. In particolare, per la determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, si stabilisce che l’importo della rata si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2023 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

 

Per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, si deve fare riferimento alla tabella II/2023: il coefficiente va ricercato in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.