CIPL Edilizia Industria Biella: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso



Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024 la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024


Il 27 Marzo 2024 si sono incontrati il Collegio Costruttori ANCE Biella e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea-Cgil Biella, in applicazione del punto 12 del contratto collettivo provinciale di Biella del 5 luglio 2021 che prevede l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024, visto l’esito positivo secondo la comparazione definita nel contratto dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024. 
Di seguito gli importi da erogare nella misura piena del 4% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.32
Operaio specializzato 3° livello 0.30
Operaio qualificato 2° livello 0.27
Operaio comune di 1° livello 0.23

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 78.99
1° Categoria 6° livello 71.08
2° Categoria 5° livello 59.24
Impiegati Tecnici 4° livello 55.29
3° Categoria 3° livello 51.34
4° Categoria 2° livello 46.21
Primo Impiegato 1° livello 39.49

Di seguito gli importi da erogare nella misura del 2,6% per gli operai e per gli impiegati. 


Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.21
Operaio specializzato 3° livello 0.19
Operaio qualificato 2° livello 0.17
Operaio comune 1° livello 0.15

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 51.34
1° Categoria 6° livello 46.21
2° Categoria 5° livello 38.51
Impiegati Tecnici 4° livello 35.94
3° Categoria 3° livello 33.37
4° Categoria 2° livello 30.04
Primo Impiegato 1° livello 25.67

 

Contributi PA: inapplicabilità dei termini di prescrizione fino alla fine del 2024

Fornite indicazioni sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni (INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni riguardano, inoltre, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle stesse PA alla Gestione separata, nonché l’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in materia di sanzioni civili.

Il Decreto Milleproroghe e i termini di prescrizione

In sostanza, l’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 292/2024, ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Peraltro, l’applicazione del differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’INPS conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici, sia alla Gestione separata INPS (in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2) e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b) del D.L. n. 215/2023.

Casi particolari

In riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, l’INPS precisa che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga fino alla medesima data, le pubbliche amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, da gennaio 2024, qualora le PA procedano, laddove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Invece, nel caso le amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Le sanzioni

In base, all’articolo 1, comma 17 del Decreto Milleproroghe, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Infine, va precisato che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

CCNL Riscossione Tributi: nominate le Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del CCNL

Lo scorso 18 aprile si è svolta la riunione che ha dato l’avvio ai lavori unitari per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’insediamento delle Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo del CCNL della Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. oltre ai relativi contratti integrativi aziendali, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Secondo i sindacati, il rinnovo contrattuale ha l’obiettivo di rafforzare la specificità e l’identità del settore riconoscendo la qualità del lavoro svolto dai dipendenti e le loro legittime aspettative.
Pertanto, dovrà iniziare un percorso importante con l’obiettivo di realizzare una piattaforma rivendicativa incentrata sui cambiamenti organizzativi, tecnologici e operativi e su un aumento delle retribuzioni dei lavoratori.
I sindacati hanno, inoltre, specificato che dopo anni di incertezze e difficoltà il Settore sta vivendo una fase di ritrovata stabilità e di prospettiva per il futuro, raggiunti con l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

ISA: individuazione dei criteri di accesso al regime premiale per il 2023

L’Agenzia delle entrate ha provveduto all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127). 

L’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR n. 633/1972;

  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo l’Agenzia specifica che i benefici previsti con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, dunque, vengono disciplinate per il periodo d’imposta 2023 le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.

 

Con riferimento al beneficio alla lettera a) vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera c) è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Riguardo al beneficio alla lettera d) è stabilito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Relativamente al beneficio di cui alla precedente lettera e), è disposto che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, per l’annualità di imposta 2023, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.